
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - PAGAMENTI - II committente autorizza la Ditta ad emettere
tratte pagabili presso Banche e aventi scadenze alle date
indicate nel contratto. La Ditta riconoscerà solamente
i pagamenti effettuati direttamente alla sua Sede, quelli
effettuati ai suoi incaricati espressamente autorizzati per
iscritto e quelli effettuati a mezzo Banca. Ogni altra forma
di pagamento si intenderà effettuata a rischio e pericolo
del Cliente.
2 - TRASPORTO - Le spese di trasporto sono a
carico della NOVIMATIC s.r.l. quando non vi siano precise
disposizioni diverse. Il
trasporto verrà effettuato col mezzo ritenuto più adatto
dalla Ditta Venditrice.
3 - TERMINI DI CONSEGNA - La ditta
si impegna di fare il possibile perché la consegna
avvenga entro i termini fissati. Sono escluse in ogni caso
penalità o risarcimento di
danni che derivassero all'Acquirente per eventuale ritardata
consegna. Per data di consegna si intende quella di prelevamento
dei magazzini della Società Venditrice, se il trasporto
viene eseguito a cura del compratore, e quella di consegna
alla ferrovia od allo spedizioniere, se il trasporto viene
effettuato a cura della Venditrice.
4 - PATTO DI RISERVATO
DOMINIO - Per patto espresso s'intende dalle parti riservata
alla Ditta la proprietà di tutto
quanto è compreso nella presente fornitura fino
all'integrale pagamento. Il rilascio di cambiali non costituisce
pagamento
agli effetti del presente patto e le cambiali stesse si
intenderanno sempre accettate dalla Ditta salvo buon fine
e pro solvendo.
Le indicazioni di Venditore e di Compratore o equivalenti,
rispettivamente date alle parti contraenti, debbonsi intendere
sempre nel. senso di venditore e compratore sotto condizione,
e fermo il riservato dominio, e quindi non implicano il
concetto della vendita perfetta e dell'avvenuto trapasso
della proprietà,
e cosi pure in tal senso si deve sempre intendere la parola
vendita.
Resta perciò inibito al Compratore di alienare, cedere,
dare in pegno e di trasferire al di fuori della località indicata
nel contratto e comunque di spossessarsi di parte alcuna di
quanto sopra, durante le more del pagamento, senza l'esplicito
consenso della società Venditrice, la quale avrà pertanto
il diritto di rivendicare le merci, ovunque esse si trovino,
considerandosi ogni alienazione, anteriore all'integrale pagamento
del prezzo come atto di malafede. La Società Venditrice
si riserva il diritto di notificare la presente vendita al
proprietario dell'immobile in cui verranno collocate le macchine
oggetto del presente contratto e di trascrivere il patto di
vendita con riserva di proprietà ed il privilegio nella
vendita delle macchine ai sensi degli art. 1524 e 2762 del
Cod. Civ. La Ditta Acquirente sarà altresì tenuta
ad assicurare contro i danni degli incendi ed a proprie spese,
il macchinario vendutole notificando alla Ditta qualunque atto
esecutivo fosse eseguito sullo stesso.
In caso di mancato pagamento di una sola e qualunque delle
rate di prezzo, è espressamente convenuto essere
in facoltà della Società Venditrice di pretendere
l'immediato integrale pagamento del suo residuo, volendosi
che la Compratrice decada ipso jure et facto dal beneficio
del termine, oppure di procedere all'immediato ritiro delle
macchine vendute. In questo ultimo caso la società Venditrice
dovrà restituire le somme riscosse in conto prezzo,
salvo deduzione del 75% sul prezzo pattuito che resterà attribuito
a titolo di risarcimento danni e del 5% per ogni mese di
possesso (considerando la frazione di un mese come mese
intero) che
d'accordo viene convenuto come corrispettivo per noleggio.
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- COLLAUDI - Le macchine prima della loro uscita dalle
officine della Ditta Venditrice vengono collaudate per
avere la sicurezza
del loro regolare funzionamento. La Ditta a richiesta del
Committente e, compatibilmente con la disponibilità del
personale, potrà mandare un meccanico per la messa
in marcia delle macchine e per le istruzioni del personale
che a queste il
Committente vorrà adibire. Le relative spese di
viaggio, diaria e salario del meccanico resteranno a carico
del Committente.
Il meccanico è tenuto presso il Compratore al lavoro
ad orario normale. L'addebito avverrà per ogni giornata
o frazione di giornata di presenza dell'operaio presso
lo stabilimento del Compratore, per i giorni festivi intermedi
e per il tempo
impiegato in viaggio.
6 - GARANZIE - La Ditta garantisce
le macchine da essa vendute per la durata di mesi sei dalla
data della consegna.
Tale
garanzia s'intende nel senso che la Ditta Venditrice si
obbliga di cambiare
gratuitamente quei pezzi che entro tale termine si guastassero
per evidente difetto di lavorazione o di cattiva qualità del
materiale. I pezzi di ricambio saranno spediti in porto
franco e l'Acquirente dovrà ritornare a sue spese
franco di porto alla Ditta i pezzi sostituiti. Non potranno
in nessun
caso essere gratuitamente cambiati quei pezzi il di cui
guasto o rottura dipenda da normale consumo o da cattivo
uso della
macchina. È escluso ogni altro indennizzo o risarcimento
dipendente da inazione della macchina e qualsiasi altro
danno diretto o indiretto anche se causato da contestazioni
relative
alla qualità e alla idoneità delle materie
impiegate nella costruzione della macchina. Con lo scadere
del detto
termine di mesi sei il Compratore decade da qualsiasi diritto
od eccezione di qualsiasi natura in merito allo stato del
macchinario. Per nessuna ragione potrà l'Acquirente
ritardare o sospendere i pagamenti convenuti.
La garanzia resta annullata, se le macchine vengono usate
in modo non conforme alle indicazioni della Casa, se esse
vengono
modificate, riparate o smontate anche in parte fuori dalle
Officine della Fabbrica o da persone della stessa non autorizzate
per iscritto.
7 - RESPONSABILITÀ - La Ditta è esonerata
da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi
incidente alla persona od alle cose che possono comunque
verificarsi
per o durante l'uso delle macchine fornite e per cause
o in dipendenza delle medesime, ciò anche durante
l'eventuale collaudo e pure se l'incidente è derivante
da difetto di costruzione o di materiali.
8 - LIMITAZIONI - II Compratore si impegna a non usare le macchine acquistate
per servizio diverso da quello cui
sono
destinate,
a non modificarne la costruzione, il funzionamento e la
linea estetica. S'impegna inoltre a non esportare le macchine
stesse.
Nel caso ciò avvenisse, pagherà una penale
pari al 50% del valore del contratto.
9 - IGIENE E PULIZIA - Tutte le macchine che servono per la lavorazione di prodotti
commestibili richiedono un'accurata,
costante e scrupolosa pulizia a tutti gli organi che vengono
in contatto diretto ed indiretto con le sostanze alimentari.
La Ditta s'intende in ogni caso esonerata da ogni responsabilità nell'eventualità di
danni derivanti dall'inosservanza di tali prescrizioni.
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- CARATTERISTICHE TECNICHE -I disegni, le illustrazioni,
le indicazioni di peso e dimensioni delle macchine ecc.
per quanto siano esposti con la maggior approssimazione
possibile
non sono impegnativi per la Venditrice.
Perimenti le caratteristiche di produzione e di rendimento
non costituiscono un impegno assoluto per la Ditta, ma
sono solo da considerarsi indicazioni di massima. La Ditta
si
riserva il difitto di apportare alle macchine tutte le
modifiche che
si rendessero eventualmente necessario nel corso della
costruzione delle medesime.
11 - FATTURE - Le fatture relative
al presente contratto ne costituiscono parte integrante
a tutti gli effetti.
12 - SPESE - Tutte le spese relative
alla regolarizzazione del contratto, bolli, ecc. sono a carico
del Compratore.
13 - MANCATO RITIRO MERCE - Le ordinazioni
non possono venire annullate dal committente; qualora il
contratto si risolva
per fatto o colpa della committente prima della consegna,
la Fornitrice avrà diritto a percepire, a titolo
di danno emergente e di lucro cessante, un importo
pari al 25% del pattuito,
con espresse facoltà di imputare l'importo stesso
anche su quanto già ricevuto a titolo di acconto.
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- FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia dovesse
insorgere tra le parti contraenti, esse, in deroga
all'ari. 28 C.P.C.,
si accordano sulla competenza territoriale facoltativa
a scelta della Fornitrice, della Pretura di Venosa
e del Tribunale
di
Melfi a seconda del valore della controversia stessa. |