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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA


1 - PAGAMENTI - II committente autorizza la Ditta ad emettere tratte pagabili presso Banche e aventi scadenze alle date indicate nel contratto. La Ditta riconoscerà solamente i pagamenti effettuati direttamente alla sua Sede, quelli effettuati ai suoi incaricati espressamente autorizzati per iscritto e quelli effettuati a mezzo Banca. Ogni altra forma di pagamento si intenderà effettuata a rischio e pericolo del Cliente.

2 - TRASPORTO - Le spese di trasporto sono a carico della NOVIMATIC s.r.l. quando non vi siano precise disposizioni diverse. Il trasporto verrà effettuato col mezzo ritenuto più adatto dalla Ditta Venditrice.

3 - TERMINI DI CONSEGNA - La ditta si impegna di fare il possibile perché la consegna avvenga entro i termini fissati. Sono escluse in ogni caso penalità o risarcimento di danni che derivassero all'Acquirente per eventuale ritardata consegna. Per data di consegna si intende quella di prelevamento dei magazzini della Società Venditrice, se il trasporto viene eseguito a cura del compratore, e quella di consegna alla ferrovia od allo spedizioniere, se il trasporto viene effettuato a cura della Venditrice.

4 - PATTO DI RISERVATO DOMINIO - Per patto espresso s'intende dalle parti riservata alla Ditta la proprietà di tutto quanto è compreso nella presente fornitura fino all'integrale pagamento. Il rilascio di cambiali non costituisce pagamento agli effetti del presente patto e le cambiali stesse si intenderanno sempre accettate dalla Ditta salvo buon fine e pro solvendo.
Le indicazioni di Venditore e di Compratore o equivalenti, rispettivamente date alle parti contraenti, debbonsi intendere sempre nel. senso di venditore e compratore sotto condizione, e fermo il riservato dominio, e quindi non implicano il concetto della vendita perfetta e dell'avvenuto trapasso della proprietà, e cosi pure in tal senso si deve sempre intendere la parola vendita.
Resta perciò inibito al Compratore di alienare, cedere, dare in pegno e di trasferire al di fuori della località indicata nel contratto e comunque di spossessarsi di parte alcuna di quanto sopra, durante le more del pagamento, senza l'esplicito consenso della società Venditrice, la quale avrà pertanto il diritto di rivendicare le merci, ovunque esse si trovino, considerandosi ogni alienazione, anteriore all'integrale pagamento del prezzo come atto di malafede. La Società Venditrice si riserva il diritto di notificare la presente vendita al proprietario dell'immobile in cui verranno collocate le macchine oggetto del presente contratto e di trascrivere il patto di vendita con riserva di proprietà ed il privilegio nella vendita delle macchine ai sensi degli art. 1524 e 2762 del Cod. Civ. La Ditta Acquirente sarà altresì tenuta ad assicurare contro i danni degli incendi ed a proprie spese, il macchinario vendutole notificando alla Ditta qualunque atto esecutivo fosse eseguito sullo stesso.
In caso di mancato pagamento di una sola e qualunque delle rate di prezzo, è espressamente convenuto essere in facoltà della Società Venditrice di pretendere l'immediato integrale pagamento del suo residuo, volendosi che la Compratrice decada ipso jure et facto dal beneficio del termine, oppure di procedere all'immediato ritiro delle macchine vendute. In questo ultimo caso la società Venditrice dovrà restituire le somme riscosse in conto prezzo, salvo deduzione del 75% sul prezzo pattuito che resterà attribuito a titolo di risarcimento danni e del 5% per ogni mese di possesso (considerando la frazione di un mese come mese intero) che d'accordo viene convenuto come corrispettivo per noleggio.

5 - COLLAUDI - Le macchine prima della loro uscita dalle officine della Ditta Venditrice vengono collaudate per avere la sicurezza del loro regolare funzionamento. La Ditta a richiesta del Committente e, compatibilmente con la disponibilità del personale, potrà mandare un meccanico per la messa in marcia delle macchine e per le istruzioni del personale che a queste il Committente vorrà adibire. Le relative spese di viaggio, diaria e salario del meccanico resteranno a carico del Committente. Il meccanico è tenuto presso il Compratore al lavoro ad orario normale. L'addebito avverrà per ogni giornata o frazione di giornata di presenza dell'operaio presso lo stabilimento del Compratore, per i giorni festivi intermedi e per il tempo impiegato in viaggio.

6 - GARANZIE - La Ditta garantisce le macchine da essa vendute per la durata di mesi sei dalla data della consegna. Tale garanzia s'intende nel senso che la Ditta Venditrice si obbliga di cambiare gratuitamente quei pezzi che entro tale termine si guastassero per evidente difetto di lavorazione o di cattiva qualità del materiale. I pezzi di ricambio saranno spediti in porto franco e l'Acquirente dovrà ritornare a sue spese franco di porto alla Ditta i pezzi sostituiti. Non potranno in nessun caso essere gratuitamente cambiati quei pezzi il di cui guasto o rottura dipenda da normale consumo o da cattivo uso della macchina. È escluso ogni altro indennizzo o risarcimento dipendente da inazione della macchina e qualsiasi altro danno diretto o indiretto anche se causato da contestazioni relative alla qualità e alla idoneità delle materie impiegate nella costruzione della macchina. Con lo scadere del detto termine di mesi sei il Compratore decade da qualsiasi diritto od eccezione di qualsiasi natura in merito allo stato del macchinario. Per nessuna ragione potrà l'Acquirente ritardare o sospendere i pagamenti convenuti.
La garanzia resta annullata, se le macchine vengono usate in modo non conforme alle indicazioni della Casa, se esse vengono modificate, riparate o smontate anche in parte fuori dalle Officine della Fabbrica o da persone della stessa non autorizzate per iscritto.

7 - RESPONSABILITÀ - La Ditta è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per qualsiasi incidente alla persona od alle cose che possono comunque verificarsi per o durante l'uso delle macchine fornite e per cause o in dipendenza delle medesime, ciò anche durante l'eventuale collaudo e pure se l'incidente è derivante da difetto di costruzione o di materiali.

8 - LIMITAZIONI - II Compratore si impegna a non usare le macchine acquistate per servizio diverso da quello cui sono destinate, a non modificarne la costruzione, il funzionamento e la linea estetica. S'impegna inoltre a non esportare le macchine stesse. Nel caso ciò avvenisse, pagherà una penale pari al 50% del valore del contratto.

9 - IGIENE E PULIZIA - Tutte le macchine che servono per la lavorazione di prodotti commestibili richiedono un'accurata, costante e scrupolosa pulizia a tutti gli organi che vengono in contatto diretto ed indiretto con le sostanze alimentari. La Ditta s'intende in ogni caso esonerata da ogni responsabilità nell'eventualità di danni derivanti dall'inosservanza di tali prescrizioni.

10 - CARATTERISTICHE TECNICHE -I disegni, le illustrazioni, le indicazioni di peso e dimensioni delle macchine ecc. per quanto siano esposti con la maggior approssimazione possibile non sono impegnativi per la Venditrice.
Perimenti le caratteristiche di produzione e di rendimento non costituiscono un impegno assoluto per la Ditta, ma sono solo da considerarsi indicazioni di massima. La Ditta si riserva il difitto di apportare alle macchine tutte le modifiche che si rendessero eventualmente necessario nel corso della costruzione delle medesime.

11 - FATTURE - Le fatture relative al presente contratto ne costituiscono parte integrante a tutti gli effetti.

12 - SPESE - Tutte le spese relative alla regolarizzazione del contratto, bolli, ecc. sono a carico del Compratore.

13 - MANCATO RITIRO MERCE - Le ordinazioni non possono venire annullate dal committente; qualora il contratto si risolva per fatto o colpa della committente prima della consegna, la Fornitrice avrà diritto a percepire, a titolo di danno emergente e di lucro cessante, un importo pari al 25% del pattuito, con espresse facoltà di imputare l'importo stesso anche su quanto già ricevuto a titolo di acconto.

14 - FORO COMPETENTE - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti, esse, in deroga all'ari. 28 C.P.C., si accordano sulla competenza territoriale facoltativa a scelta della Fornitrice, della Pretura di Venosa e del Tribunale di Melfi a seconda del valore della controversia stessa.